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La postilla |
Cominciando con il 16 Marzo 2001, Romania ha aderito alla Convenzione dell‘Àìa del 5 ottobre 1961, in conseguenza: |
Le autorità romene competenti che devono applicare la postilla: |
a)i tribunali, per i seguenti atti: |
i documenti che emanano da un‘autorità o da un funzionario di una giurisdizione dello stato, incluso quelle che emanano dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un esecutorio giuridico; |
atti notarili; |
le dichiarazioni officiali, come: quelli che riguardano annotazioni di registrazione, visto d‘investimento con la data certa e autenticazioni di firme, apposte su un atto sotto firma privata. |
b)le prefetture, per i documenti amministrativi (soltanto sugli atti originali) |
certificato di nascita, certificato di matrimonio, certificato di decesso, certificato di casellario giudiziario, atti di studi, attestati medici, attestati di battesimo/sposalizio, certificati di attestazione della vecchiezza nel lavoro, attestati di qualificazione nei diversi mestieri |
Nota: gli atti dello stato civile emessi prima del 1996 devono essere cambiati con altri di tipo nuovo, internazionale. Il cambio si fa agli uffizi dello stato civile che hanno rilasciato i vecchi atti. |
La sopralegalizzazione |
Per il riconoscimento internazionale, i documenti dello stato civile, rispettivo i certificati di nascita e di matrimonio, dopo gli si è apposta la postilla dall‘Istituzione del Prefetto, si traducono nella lingua del paese di destinazione da un traduttore autorizzato, incluso la postilla, dopo di che si legalizza dal notaio pubblico, e al fine la traduzione legalizzata si sopralegalizza con la postilla dalli Tribunali competenti. |
le traduzioni autorizzati degli atti postillati dal Ministero degli Affari Esteri |
sentenze di divorzio, sentenze giudiziarie, declamazioni notarili, come anche le traduzioni legalizzati di questi atti |
duplicati /fotocopie degli atti romeni, legalizzati prima di un notaio pubblico |
Il Ministero della Giustizia di Bucarest sopralegalizza a continuo soltanto i documenti che saranno usati nei paesi non – membri della Convenzione dell‘Àìa.
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